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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

75412
Regno d'Italia 10 occorrenze
  • 1933
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Art. 5.

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

determinata; 3° l'indicazione del prenditore; 4° l'indicazione della data e del luogo di emissione; 5° la sottoscrizione del Banco come emittente.

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

a vista una somma determinata; 3° l'indicazione del prenditore; 4° l'indicazione della data e del luogo nel quale l'assegno circolare è emesso; 5° la

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

in cui il vaglia è emesso; 5° la sottoscrizione dell'Istituto.

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; 5° l'indicazione della data e del luogo di emissione; 6° la sottoscrizione del traente.

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; 4° l'oggetto delle richieste, il nome della persona richiesta, le risposte avute o i motivi pei quali non se ne ebbe alcuna; 5° la sottoscrizione del

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luogo di pagamento; 5° l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso; 6° la sottoscrizione di colui che emette l'assegno

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oltre quattro giorni da quella di emissione, si rende applicabile la tassa graduale delle cambiali, salvo le sanzioni di cui all'art. 66, n. 5 della

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una somma determinata, indicata in lettere e in cifre; 3° l'indicazione della Banca d'Italia quale trattaria; 4° l'indicazione del prenditore; 5

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ai n. 1°, 2°, 3° e 5° dell'art. 1 e all'art. 11; 4° chiunque emette un assegno bancario contro le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 6.

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